FAQ

Sì, a partire dal 2002, anno in cui inizia la fase a regime del Programma nazionale di E.C.M. È esonerato dall'obbligo dell'E.C.M. il personale sanitario che frequenta, in Italia o all'estero, corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza (corso di specializzazione, dottorato di ricerca, master, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica, previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000; corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli; formazione complementare es.corsi effettuati ai sensi dell’art. 66 "Idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza" di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000 n. 270 Regolamento di esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale; corsi di formazione e di aggiornamento professionale svolti ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera d) "Piano di interventi contro l’AIDS" di cui alla Legge 5 giugno 1990, n. 135, pubblicata nella G.U. n. 132 dell’8 giugno 1990) per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza). Sono esonerati, altresì, dall’obbligo E.C.M. i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonché in materia di adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, per tutto il periodo (anno di riferimento) in cui usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni.

L’applicazione dell’art.15, comma 2, della Legge n° 183 del 12.11.2011 si riferisce alle certificazioni da produrre, a cura degli Ordini, Collegi e Associazioni professionali, e non alle attestazioni relative al rilascio dei crediti da parte del provider.
Il provider, in base all’Accordo Stato-Regione del 19 aprile 2012 ed in base all’allegato 1 -Linee Guida per i manuali di accreditamento dei provider nazionali e regionali/province autonome - deve fornire l’attestazione che l’utente ha svolto la specifica attività formativa ed ha acquisito i relativi crediti ECM. Pertanto l’indicazione richiamata dalla Legge n.183 del 2011 non deve essere riportata.

I crediti ECM sono indicatori della quantità della formazione/apprendimento effettuata dai professionisti sanitari in occasione di attività ECM. Sono assegnati dal Provider ad ogni evento formativo e da questo attestati ai partecipanti a seguito dell’accertamento dell’apprendimento e ai docenti/tutor del programma formativo. Sono validi su tutto il territorio nazionale (cfr.: Regolamento applicativo dei criteri oggettivi dell’accreditamento del 13 gennaio 2010– pag.7)

La certificazione compete esclusivamente all’Ordine, Collegio o Associazione professionale di appartenenza del partecipante all’evento. Spetta al Provider, oppure nel caso della sperimentazione, all’ente accreditante, inviare i dati al COGEAPS che li rende disponibili alle suddette istituzioni per la certificazione. (cfr.: Accordo Stato-Regioni 5 novembre 2009)

I crediti formativi attestati ai professionisti della Sanità da un Provider accreditato a livello regionale, hanno valore a livello nazionale. Da ricordare che per la FAD erogata da Provider accreditati a livello regionale i crediti dovranno essere erogati solo ai professionisti sanitari che svolgono la loro attività nella Regione o Provincia Autonoma che ha accreditato il Provider. In caso contrario, il Provider deve fare richiesta di accreditamento del singolo evento alla CNFC (cfr.: Regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all’Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009 e per l’accreditamento approvato dalla Commissione nazionale per la formazione continua il 13 gennaio 2010 – pag.4)

Nella tipologia formativa FAD non è consentito il reclutamento dei partecipanti. Nel caso in cui un discente riceva le credenziali di accesso all’evento FAD da parte di qualsiasi soggetto, non si configura il reclutamento fermo restando che il provider non può in alcun caso fornire a chiunque ne faccia richiesta l’elenco dei partecipanti né l’elenco di coloro che hanno acquisito i crediti formativi (Cfr.: Regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all’Accordo Stato Regioni del 5 Novembre 2009 – pag.15- p.to 3.2)